Con “agevolazioni prima casa” si intende, comunemente, l’acquisto di una casa di abitazione, e relative pertinenze, che viene effettuato con la richiesta, al notaio, dell’applicazione di una specifica agevolazione fiscale.
Tale agevolazione consente il pagamento delle imposte dovute allo Stato, in misura agevolata (e quindi ridotta) rispetto a un acquisto “ordinario”.
Per usufruire di tali agevolazioni è necessario che sussistano determinate condizioni stabilite dalla legge:
- l’acquirente deve essere una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio in cui è situato l’immobile da acquistare;
- l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge godendo della medesima agevolazione.
Le “agevolazioni prima casa” possono essere richieste solo in caso di acquisto di una casa di abitazione che rientri in una categoria catastale diversa dall’A/1, A/8 e A/9, nonché per l’acquisto delle relative pertinenze (ad esempio cantine, box, posti auto, tettoie) destinate a servizio dell’abitazione in quanto situate in prossimità della stessa.
L’acquisto della pertinenza può essere effettuato anche con un successivo atto, purché non si sia già in precedenza fruito delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di altra pertinenza appartenente alla medesima categoria catastale.

Lascia un commento