Cass. civ., sez. un., 13 Febbraio 2024 n. 3925

“In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di una servitù avente a oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e a una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua miglior utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale, in particolare la localizzazione.”


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