La legge n. 124/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti ha previsto la facoltà per una o entrambe le parti dell’atto di compravendita di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto stesso. A partire dal 29 agosto 2017, quindi, se viene richiesto, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione che è il momento nel quale si acquisisce la certezza che l’acquisto non può più essere pregiudicato da eventuali gravami del venditore.
Le somme che il notaio si vede versare da parte dell’acquirente (e che dovranno necessariamente essere intestate non al venditore, bensì al notaio stesso) saranno da lui depositate su di un conto corrente dedicato che ha appositamente acceso in banca con la destinazione di “conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013”.
Queste somme sono assolutamente al sicuro: sia perché sono separate dal patrimonio del notaio (non cadono nella sua successione, in caso di premorienza; non vanno nella comunione legale del coniuge; sono impignorabili da parte dei suoi creditori) sia perché sono impignorabili anche dai creditori del venditore.

Lascia un commento