A seguito del D. Lgs. 149/2022, le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate anche dal notaio rogante previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale.
A differenza di quanto accade per la richiesta al giudice, la competenza del notaio al rilascio dell’autorizzazione non incontra limitazioni territoriali.
Infatti, l’unico requisito posto dalla legge è che il notaio che rilascia l’autorizzazione sia lo stesso che stipulerà l’atto successivo.
L’introduzione di tale nuovo sistema, definito “a doppio binario”, attribuisce alle parti interessate alla stipula dell’atto la possibilità di scegliere se valersi dei tradizionali sistemi per domandare l’autorizzazione all’Autorità giudiziaria oppure se rivolgersi al notaio.
L’autorizzazione notarile si dimostra particolarmente vantaggiosa per il cittadino, perché è il notaio incaricato per la stipula dell’atto a farsi carico dell’assolvimento di tutte le formalità pubblicitarie necessarie affinché l’autorizzazione stessa divenga efficace, senza alcun appesantimento per il richiedente.
In ogni caso, l’autorizzazione del notaio sarà soggetta ad un “controllo” da parte dell’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente. Infatti, il notaio dovrà notificare tale autorizzazione al Tribunale e al Pubblico Ministero presso il medesimo e assumerà efficacia decorsi i venti giorni dalla notifica senza che sia stato proposto reclamo.

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